NOTIZIE
2008-02-09
Le Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione in Lombardia
I contenuti della legge
Il 26 luglio 2007, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la legge regionale avente per oggetto Norme sul Sistema Educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia.
L’obiettivo di questa legge è tutto racchiuso nelle sue premesse: regionalizzazione del sistema educativo e di formazione, con attribuzione di poteri esclusivi e legislativi alla Regione. In altre parole, forzando volutamente la Costituzione, Regione Lombardia mette in discussione il sistema nazionale d’istruzione e si pone come obiettivo la privatizzazione dell’istruzione stessa.
In particolare la Regione Lombardia, giocando sull'ambiguità della riforma del titolo V della Costituzione, si è arrogata il compito di:
- definire un proprio “sistema di istruzione e di formazione”, indipendentemente dal sistema di istruzione dello Stato. All’art. 1 comma 2 si dichiara: “Per sistema di istruzione e formazione professionale s’intende l’insieme dei percorsi funzionali all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e all’obbligo di istruzione, nonché all’inserimento ed alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l’arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative”. Da ciò risulta l’appropriazione da parte della Regione della competenza legislativa sull’istruzione obbligatoria, senza porsi limiti legislativi di inserimento, per qualunque aspetto del sistema educativo, formativo e di istruzione, in una prospettiva sia nazionale che europea.
- ripristinare il doppio canale (art. 14) previsto dalla riforma Moratti: l'obbligo scolastico, portato a 16 anni dal Governo Prodi, può essere espletato attraverso una sorta di scuola di avviamento al lavoro dopo le medie, e cioè la formazione professionale regionale che a differenza della scuola superiore statale, non rilascia diplomi ma qualifiche che precludono l’accesso all’università ed è di durata triennale. Anche se per legge si potrebbe passare dal canale professionale a quello scolastico, nella realtà questo non avviene, il divario è incolmabile.
Inoltre l’art.11 “Natura e articolazione dell’offerta” (comma 1 lettera a e c) prevede l’istituzione di un quarto anno e quinto anno, quest’ultimo da realizzarsi d’intesa con “le università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Ciò farebbe supporre la definizione di un percorso universitario specifico per tutti coloro che provengono dalla formazione professionale - introdurre la chiamata diretta dei docenti (art. 24 comma 6): ogni scuola potrà assumere i docenti senza tenere conto delle graduatorie nazionali, consentendo modalità di assunzione clientelari
- introdurre la quota capitaria (art. 28): la Regione deciderà quale scuola finanziare attraverso il sistema di accreditamento, il buono per chi frequenta le scuole private e la quota capitaria per tutti. La scuola che riuscirà ad accaparrarsi più alunni avrà più soldi.
In Lombardia, per effetto di questa legge, l’attribuzione dei finanziamenti avviene sulla base del criterio della “quota capitaria”. Si è passati quindi dal principio del finanziamento dell’offerta a quello della domanda. Lo strumento scelto per realizzare il progetto si chiama “dote”. Esistono due tipologie di dote: la “dote formazione" e la “dote istruzione”che si articola in tre tipologie differenti.
Dote formazione
Per iscriversi a un corso di formazione professionale di durata triennale l’utente deve richiedere la “dote formazione”, deve cioè richiedere alla Regione di versare nelle casse dell’ente di formazione scelto i soldi necessari a garantire la sua frequenza.
La Regione quindi non finanzia gli enti accreditati rispetto all’offerta formativa, ma rispetto alla richiesta d’iscrizione che viene fatta dagli utenti presso le segreterie degli enti accreditati e per la tipologia del corso scelto.
Si è aperto così il mercato della formazione professionale: gli enti definiscono l’offerta formativa e i “clienti” decidono liberamente a chi rivolgersi, e di conseguenza chi finanziare. Se un ente non ha iscrizioni chiude.
La “dote formazione” può essere di 2.500€ in un centro di formazione professionale pubblico oppure di 4.500€ in un ente privato.
Per l’a.f. 2008/2009 Regione Lombardia ha deciso di utilizzare la “dote formazione” solo per le iscrizioni al primo anno del triennio e al quarto anno successivo al triennio, in tutto sono stati stanziati circa 40 milioni di euro.
Nell’a.f. 2009/2010 la “dote formazione messa a disposizione per ogni classe è di 20, il numero di allievi può arrivare invece fino a 25, ma per gli ultimi 5 niente dote, se vogliono frequentare il corso se lo devono pagare direttamente senza nessun tipo di rimborso. Il criterio utilizzato per l’assegnazione è l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Dote istruzione
Dote per la libertà di scelta
La dote per la libertà di scelta corrisponde al vecchio “buono scuola” che da anni, non solo in Lombardia, viene utilizzato per finanziare indirettamente con fondi pubblici le scuole private. Per il prossimo hanno sono stati messi a bilancio circa 46 milioni di euro che saranno distribuiti tra 65.000 studenti che frequentano esclusivamente scuole private, mediamente 1.000€ a testa. Una famiglia composta da due genitori, entrambi lavoratori, e due figli, se dichiara un reddito non superiore a 124.000€ può chiedere un rimborso pari al 25% della retta fino a un massimo di 1.050€, se invece dichiara un reddito inferiore a 23.000€ il rimborso previsto è del 50%. Per l’accesso alla dote non viene richiesto l’ISEE, ma la “situazione reddituale”, in altri termini non si tiene conto del patrimonio, ma solo del reddito. Per le famiglie il cui ISEE è inferiore a 15.500€ è previsto un ulteriore rimborso forfetario che varia tra 500 e 1.000€. Con la scusa di permettere anche ai più “poveri” di mandare i figli in una scuola privata, la Regione non fa altro che distribuire soldi a benestanti evasori fiscali.
Dote per la permanenza nel sistema educativo
La dote per la permanenza nel sistema educativo riguarda studenti che frequentano scuole statali. E così, la “dote per la permanenza nel sistema educativo”, destinata a quel 91,45% (945.000) di studenti lombardi che frequentano la scuola pubblica, riunisce semplicemente i diversi contributi statali per i libri di testo e per gli assegni e le borse di studio. In altre parole, la Regione, in quanto ente erogatore, non ci mette un soldo e si limita unicamente a cambiare denominazione a finanziamenti vincolati dello Stato.
Possono chiedere la dote tutte le famiglie con un reddito ISEE < o = 15.458,00 alle quali viene riconosciuto un contributo di Scuola primaria (elementare) annuale 120,00 €, Scuola secondaria I grado (medie) annuale 220,00 € e Scuola secondaria superiore annuale 350,00 €.
Dote per il merito
La dote per il merito recupera gli assegni di studio individuali per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, (ex borse di studio), valida per scuole statali e non statali, da 500 a 1.000 euro. Possono godere di questo riconoscimento gli studenti che escono con “ottimo” dalla scuola secondaria di primo grado, quelli che hanno concluso gli anni intermedi della secondaria superiore con una media da 7,5 a 10 decimi e i maturati che abbiano riportato la votazione di 100 e lode all’esame di Stato, con un reddito ISEE < o = 20.000,00 €.