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decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
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15 luglio 2010
articolo 9
blocco del trattamento economico per il pubblico impiego
Al comma 1, le parole: «in godimento nell’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e dall’articolo 8, comma 14»;
Art. 9 comma 1
Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010
Art. 9 comma 1
blocco del trattamento accessorio per il pubblico impiego
A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
Art. 9 comma 2 - bis
tetto del 3,2% agli aumenti relativi ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il biennio 2008/2009
I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.
Art. 9 comma 4
blocco organico docenti di sostegno a.s. 2010/2011
Per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
proroga dei rapporti per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall’elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e` autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l’espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali
Art. 9 comma 15 - bis
blocco contratti per il pubblico impiego
Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203
blocco degli scatti di anzianità per il personale docente e ata
Al comma 23, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «E` fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14»
Art. 9 comma 23
Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
confronto tra le parti su CIA e RPD dopo il 2012
Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
Art. 9 comma 37
di red
Il 28 luglio la Camera ha approvato con voto di fiducia il testo di conversione in legge del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 approvato dal Senato il 15 luglio.
Testo del Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
di red
La manovra economica prevede per la scuola: il taglio di più di 190 milioni, il blocco dei contratti, degli scatti di anzianità e dell'organico di sostegno, norme più restrittive per l'accertamento della disabilità degli alunni, l'innalzamento a 65 anni dal 2012 dell'età pensionabile per le lavoratrici, l'utilizzo della "Mini - Naja" come credito formativo.
Il 15 luglio 2010 il Senato con voto di fiducia ha approvato con modifiche il testo di conversione in legge del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.
Con il testo del Decreto è stata pubblicata la Relazione tecnica. Vediamo cosa si legge a proposito di scuola.
di Mario Piemontese
Finanziare il funzionamento delle scuole attraverso il taglio del personale è perverso, ma finanziare gli scatti del personale di ruolo attraverso il licenziamento del personale precario è ancora più perverso.
Ecco cosa è previsto per la scuola.
articolo 2
tagli lineari ai ministeri
All’articolo 2, al comma 1, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in relazione all’articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo, conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e` disposta, con riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato».
Art. 2 comma 1
A decorrere dall’anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto.
Riduzioni bilancio MIUR
Riduzioni bilancio MEF
Art. 2 comma 1
articolo 4
cedolino unico e finanziamento mini - naja
Le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-bis a 4-novies, al netto di quanto previsto all’articolo 55, comma 7-bis, lettera c), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei limiti della quale sono attuate le disposizioni di cui all’articolo 42
articolo 8
destinazione del 30% dei tagli previsti dall'art. 64 della legge n. 133/08
Al comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»
Art. 8 comma 14
Fermo quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’ articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente al triennio 2010-2012, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
Art. 8 comma 14
articolo 10
accertamento disabilità
I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104.
Art. 10 comma 5
articolo 12
innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici del pubblico impiego
A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell’età di sessantacinque anni.
Art. 12 comma 12 - sexies
Articolo 55
mini - naja
Corsi di formazione delle Forze armate per i giovani – Mini-naja
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